23/07/2026
Ridefinito l'accesso al Registro Titolari Effettivi
Recentemente sulla G.U. 8.7.2026, n. 156, è stato pubblicato il D.Lgs. n. 122/2026, con il quale
sono stati recepiti gli artt. 11, 12, 13, e 15, Direttiva UE n. 2024/164. In particolare al D.Lgs. n.
231/2007 sono stati introdotti i nuovi artt. da 21-bis a 21-septies. Le nuove disposizioni (in vigore
dal 23.7.2026) ridefiniscono le modalità di accesso e consultazione dei predetti dati da parte di:
Autorità competenti (senza alcuna restrizione):
MEF, Autorità di vigilanza di settore, UIF, DIA, GdF;
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
Autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
Europol e Eurojust, qualora forniscano sostegno operativo alle suddette Autorità;
Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Dogane / GdF per finalità di contrasto dell’evasione / frodi fiscali;
Comitato di sicurezza finanziaria;
Autorità antiriciclaggio europea (AMLA);
Procura Europea (EPPO);
Ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF).
Soggetti obbligati, esclusivamente ai fini dell’adeguata verifica della clientela: L’accesso avviene previo accreditamento e pagamento dei diritti di segreteria. A tal fine, il soggetto deve presentare domanda di accreditamento alla competente CCIAA dichiarando:
categoria di appartenenza;
dati identificativi (inclusi PEC, e in caso di persona giuridica, dati del rappresentante legale);
Autorità di vigilanza di settore ovvero Organismo di autoregolamentazione di riferimento;
finalità dell’utilizzo dei dati a supporto degli obblighi di adeguata verifica della clientela.L’accreditamento inoltre è comunicato al soggetto via PEC e ha una validità di 2 anni (rinnovabile), comporta l’obbligo di comunicare ogni variazione di status del soggetto obbligato o la sua cessazione, entro 10 giorni.
Altri soggetti (persone fisiche / giuridiche) aventi un legittimo interesse.
giornalisti professionisti / pubblicisti iscritti all’Albo di cui alla Legge n. 69/63, che agiscono per finalità giornalistiche, di segnalazione / qualsiasi altra forma di comunicazione mediatica connesse alla prevenzione / contrasto del riciclaggio;
Enti del terzo settore (ETS), comprese le organizzazioni non governative, professori e ricercatori di ruolo nelle Università nonché personale ricercatore presso Enti pubblici di ricerca che perseguono finalità connesse alla prevenzione / contrasto del riciclaggio;
persone che documentano l’esistenza di una effettiva contrattazione commerciale / finanziaria in corso (anche in fase di trattative) con un’impresa, persona giuridica privata, trust /istituto giuridico affine, al fine di verificare che questi ultimi non siano coinvolti in riciclaggio, reati presupposti / finanziamento del terrorismo;
soggetti obbligati di Stati terzi, se dimostrano che l’accesso alle informazioni è necessario ai fini dell’adeguata verifica di un cliente / potenziale cliente;
Autorità di Stati terzi omologhe delle Autorità UE in ambito antiriciclaggio;
Autorità incaricate dell’iscrizione delle società nel registro di cui all’art. 16, Direttiva (UE) 2017/1132 e del controllo di legalità delle trasformazioni / fusioni / scissioni delle società di capitali;
Autorità competenti con riferimento ai programmi di cui al Regolamento UE n. 2021/1060;
Pubbliche amministrazioni competenti per l’attuazione del PNRR;
Pubbliche amministrazioni stazioni appaltanti / ANAC, nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, nei confronti degli offerenti / operatori ai quali viene aggiudicato l’appalto;
fornitori di prodotti / servizi in ambito antiriciclaggio, nella misura in cui (tali prodotti) siano forniti solo a soggetti obbligati / Autorità competenti e a condizione che dimostrino che l’accesso sia necessario nell’ambito di un contratto con un soggetto obbligato / Autorità competente.
Altri soggetti terzi che siano in grado di dimostrare, caso per caso, un legittimo interesse, in relazione alle finalità antiriciclaggio.
sono stati recepiti gli artt. 11, 12, 13, e 15, Direttiva UE n. 2024/164. In particolare al D.Lgs. n.
231/2007 sono stati introdotti i nuovi artt. da 21-bis a 21-septies. Le nuove disposizioni (in vigore
dal 23.7.2026) ridefiniscono le modalità di accesso e consultazione dei predetti dati da parte di:
Autorità competenti (senza alcuna restrizione):
MEF, Autorità di vigilanza di settore, UIF, DIA, GdF;
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
Autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
Europol e Eurojust, qualora forniscano sostegno operativo alle suddette Autorità;
Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Dogane / GdF per finalità di contrasto dell’evasione / frodi fiscali;
Comitato di sicurezza finanziaria;
Autorità antiriciclaggio europea (AMLA);
Procura Europea (EPPO);
Ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF).
Soggetti obbligati, esclusivamente ai fini dell’adeguata verifica della clientela: L’accesso avviene previo accreditamento e pagamento dei diritti di segreteria. A tal fine, il soggetto deve presentare domanda di accreditamento alla competente CCIAA dichiarando:
categoria di appartenenza;
dati identificativi (inclusi PEC, e in caso di persona giuridica, dati del rappresentante legale);
Autorità di vigilanza di settore ovvero Organismo di autoregolamentazione di riferimento;
finalità dell’utilizzo dei dati a supporto degli obblighi di adeguata verifica della clientela.L’accreditamento inoltre è comunicato al soggetto via PEC e ha una validità di 2 anni (rinnovabile), comporta l’obbligo di comunicare ogni variazione di status del soggetto obbligato o la sua cessazione, entro 10 giorni.
Altri soggetti (persone fisiche / giuridiche) aventi un legittimo interesse.
giornalisti professionisti / pubblicisti iscritti all’Albo di cui alla Legge n. 69/63, che agiscono per finalità giornalistiche, di segnalazione / qualsiasi altra forma di comunicazione mediatica connesse alla prevenzione / contrasto del riciclaggio;
Enti del terzo settore (ETS), comprese le organizzazioni non governative, professori e ricercatori di ruolo nelle Università nonché personale ricercatore presso Enti pubblici di ricerca che perseguono finalità connesse alla prevenzione / contrasto del riciclaggio;
persone che documentano l’esistenza di una effettiva contrattazione commerciale / finanziaria in corso (anche in fase di trattative) con un’impresa, persona giuridica privata, trust /istituto giuridico affine, al fine di verificare che questi ultimi non siano coinvolti in riciclaggio, reati presupposti / finanziamento del terrorismo;
soggetti obbligati di Stati terzi, se dimostrano che l’accesso alle informazioni è necessario ai fini dell’adeguata verifica di un cliente / potenziale cliente;
Autorità di Stati terzi omologhe delle Autorità UE in ambito antiriciclaggio;
Autorità incaricate dell’iscrizione delle società nel registro di cui all’art. 16, Direttiva (UE) 2017/1132 e del controllo di legalità delle trasformazioni / fusioni / scissioni delle società di capitali;
Autorità competenti con riferimento ai programmi di cui al Regolamento UE n. 2021/1060;
Pubbliche amministrazioni competenti per l’attuazione del PNRR;
Pubbliche amministrazioni stazioni appaltanti / ANAC, nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici, nei confronti degli offerenti / operatori ai quali viene aggiudicato l’appalto;
fornitori di prodotti / servizi in ambito antiriciclaggio, nella misura in cui (tali prodotti) siano forniti solo a soggetti obbligati / Autorità competenti e a condizione che dimostrino che l’accesso sia necessario nell’ambito di un contratto con un soggetto obbligato / Autorità competente.
Altri soggetti terzi che siano in grado di dimostrare, caso per caso, un legittimo interesse, in relazione alle finalità antiriciclaggio.
